Un distacco difficile

La legge 157/92 per la tutela della fauna selvatica è attualmente disciplinata in Calabria dal regolamento regionale numero 13 del 16 settembre 2010. 

Da indiscrezioni trapelate dallo stesso dipartimento di Agricoltura , risorse agroalimentari e forestazione, pare che la modifica, da noi ornicoltori tanto invocata,  potrebbe entrare in vigore già dalla pubblicazione del prossimo calendario venatorio prevista a settembre p.v.

Da quando il regolamento è entrato in piena efficacia legale, noi ornicoltori ci siamo trovati inseriti nello stesso “calderone” insieme ai cacciatori, contesto dal quale non siamo più riusciti a staccarci. Per capire come tutto ciò ebbe inizio, abbiamo chiesto lumi ad uno dei nostri soci, Vincenzo Torcasio, che ha vissuto tutta la vicenda fin dagli esordi

Nel momento in cui la legge entrò in vigore, racconta Vincenzo, le autorità forestali diedero la possibilità a noi ornicoltori di prelevare alcuni soggetti selvatici per farli riprodurre.  Tuttavia l’anno seguente, tali soggetti dovettero essere reintrodotti in natura in presenza di un pubblico ufficiale che ne redigeva apposito  verbale. Dagli anni successivi quindi, negli allevamenti potevano esserci soltanto soggetti inanellati.  Non c’era differenza tra quelli di provenienza  silvestre e quelli domestici già da diversi anni  Importava soltanto che tutti gli uccelli fossero inanellati ed iscritti nei registri di allevamento appositamente vidimati .  

Uccelli quindi nati da diverse generazioni in gabbia, divennero di colpo considerati alla pari di uccelli di selvatici.

Probabilmente il problema è nato da una superficialità interpretativa della stessa legge 157/92. Difatti all’articolo 17 viene disposto che le regioni “..autorizzino e regolamentino l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento,  ornamentale e amatoriale”.

È questo l’unico punto in tutta la legge nel quale si parla di fauna ornamentale e amatoriale e sul quale, nessuna regione italiana ha pienamente ottemperato pur avendone il dovere.

Del resto, la cosa più semplice è stata quella di considerare i nostri uccelli alla stregua degli uccelli che i cacciatori usano come richiami al fine di fare un unico regolamento per la detenzione. Sono più di trent’anni che  ci troviamo inseriti nel contesto venatorio senza che ciò sia neanche lontanamente nei nostri fini, un contesto dal quale non riusciamo in alcun modo a staccarci. Siamo riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica n° 1166 del 15/12/1949 ed anche Camera e Senato, nella stessa legge 157/92 hanno previsto uno spazio specifico per il nostro hobby . Tuttavia, mentre per i più alti livelli dello Stato siamo considerati come entità giuridica a tutti gli effetti, per la regione Calabria siamo menzionati solo per i nostri anellini e per i dati in essi contenuti. 

Questo non può e non deve essere accettato.

Strumentalizzare il nostro movimento ed utilizzare i nostri anellini “Cicero pro domo sua” è qualcosa alla quale non possiamo acconsentire tacitamente.  Se i nostri anellini debbono fungere da parametro per valutare se un soggetto sia domestico ben venga, ma gli anellini non possono essere considerati strumento di garanzia atto a stabilire che un uccello sia nato in cattività o meno solo allorquando gli stessi vengono alterati. 

C’è bisogno di fare chiarezza e soprattutto c’è bisogno di volontà, politica o intellettuale che sia, per risolvere un problema che da troppo tempo ci impedisce un distacco da una realtà che a noi ornicoltori non appartiene.